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Lavoro Temporaneo

(Lavoro interinale)

 

 L'istituto della fornitura di lavoro temporaneo, più conosciuto come lavoro interinale, istituito dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, è improntato alla massima flessibilità, consentendo l'ingresso nel mondo lavorativo del lavoratore anche per brevi periodi.

 

 Questa forma di lavoro è svolta da un dipendente assunto dalla impresa denominata fornitrice, che è l'impresa autorizzata allo svolgimento del lavoro interinale, che esplica la propria attività lavorativa effettivamente presso un'altra impresa: la utilizzatrice. Per la durata della prestazione lavorativa presso l'impresa utilizzatrice, il lavoratore temporaneo svolge la propria attività nell'interesse nonchè sotto la direzione ed il controllo dell'impresa medesima, pur essendo assunto e retribuito da quella fornitrice.

 

 L'assunzione dell'impresa fornitrice può essere sia a tempo determinato che indeterminato. In altri termini essa può assumere il dipendente per un periodo limitato a quello in cui invia il lavoratore in "missione" presso l'utilizzatrice o può assumere il dipendente a tempo indeterminato ed inviarlo in "missione" per periodi limitati. La seconda forma -tempo indeterminato- è meno frequente nella pratica.

 

 Nel caso in cui il prestatore di lavoro sia assunto a tempo indeterminato, per i periodi nei quali non viene utilizzato presso un'impresa utilizzatrice, resta a disposizione dell'impresa fornitrice  ed avrà diritto ad un'indennità mensile di disponibilità.

 

 La durata massima di una missione presso un'impresa utilizzatrice è di due anni, eventuali proroghe comprese, d'altra parte è consentito alla impresa utilizzatrice di assumere a tempo indeterminato il lavoratore e a proposito occorre precisare che l'impresa fornitrice non può opporsi a tale assunzione.

 

 Il contratto collettivo nazionale ha ulteriormente precisato, le modalità relative a tale istituto. La legge riconosce al prestatore di lavoro temporaneo il diritto ad un trattamento retributivo non inferiore a quello corrisposto ai dipendenti di pari livello dell'impresa utilizzatrice. Le società di fornitura di lavoro temporaneo possono svolgere tale attività soltanto previa autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

 

 Chiunque si rivolge alle imprese di fornitura non è tenuto a corrispondere alcun compenso economico essendo ciò vietato dalla legge.

 Tutti coloro che sono in cerca di una occupazione ed intendono avvicinarsi a tale particolare forma di lavoro possono inviare alle società di fornitura un curriculum oppure prendere contatti con le stesse per un colloquio.

 

 E'presente sul sito del Ministero l'elenco e l'ubicazione delle società di fornitura autorizzate, in modo che coloro che vogliano contattarle possano farlo facilmente.

 

 Vi invitiamo, per argomenti correlati, a visualizzare anche le nostre pagine dedicate ai master e agli stage, e inoltre tutti i links ai siti di notevole interesse presenti nella nostra apposita sezione "Links - Lavoro".

 

 

 

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