Lavoro Temporaneo
(Lavoro
interinale)
L'istituto della fornitura
di lavoro temporaneo, più conosciuto come lavoro
interinale, istituito dalla legge
24 giugno 1997, n. 196,
è improntato alla massima flessibilità,
consentendo l'ingresso nel mondo lavorativo del
lavoratore anche per brevi periodi.
Questa forma di lavoro è
svolta da un dipendente assunto dalla impresa
denominata fornitrice, che è l'impresa
autorizzata allo svolgimento del lavoro
interinale, che esplica la propria attività
lavorativa effettivamente presso un'altra
impresa: la utilizzatrice. Per la durata della
prestazione lavorativa presso l'impresa
utilizzatrice, il lavoratore temporaneo svolge
la propria attività nell'interesse nonchè sotto
la direzione ed il controllo dell'impresa
medesima, pur essendo assunto e retribuito da
quella fornitrice.
L'assunzione dell'impresa
fornitrice può essere sia a tempo determinato
che indeterminato. In altri termini essa può assumere il dipendente per un
periodo limitato a quello in cui invia il
lavoratore in "missione" presso l'utilizzatrice
o può assumere il dipendente a tempo
indeterminato ed inviarlo in "missione" per
periodi limitati. La
seconda forma -tempo indeterminato- è meno
frequente nella pratica.
Nel caso in cui il
prestatore di lavoro sia assunto a tempo
indeterminato, per i periodi nei quali non viene
utilizzato presso un'impresa utilizzatrice,
resta a disposizione dell'impresa fornitrice ed
avrà diritto ad un'indennità mensile di
disponibilità.
La durata massima di una
missione presso un'impresa utilizzatrice è di
due anni, eventuali proroghe comprese, d'altra
parte è consentito alla impresa utilizzatrice di
assumere a tempo indeterminato il lavoratore e a
proposito occorre precisare che l'impresa
fornitrice non può opporsi a tale assunzione.
Il contratto collettivo
nazionale ha ulteriormente
precisato, le modalità relative a tale istituto.
La legge
riconosce al prestatore di lavoro temporaneo il
diritto ad un trattamento retributivo non
inferiore a quello corrisposto ai dipendenti di
pari livello dell'impresa utilizzatrice. Le società di fornitura di
lavoro temporaneo possono svolgere tale attività
soltanto previa autorizzazione del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali.
Chiunque si rivolge alle
imprese di fornitura non è tenuto a
corrispondere alcun compenso economico essendo
ciò vietato dalla legge.
Tutti coloro che sono in
cerca di una occupazione ed intendono
avvicinarsi a tale particolare forma di lavoro
possono inviare alle società di fornitura un
curriculum oppure prendere contatti con le
stesse per un colloquio.
E'presente sul
sito del Ministero l'elenco e l'ubicazione delle società
di fornitura autorizzate, in modo che coloro che
vogliano contattarle possano farlo facilmente.
Vi invitiamo, per argomenti correlati, a visualizzare anche le nostre pagine dedicate ai
master e agli
stage, e inoltre tutti i links ai siti di notevole interesse
presenti nella nostra apposita sezione "Links - Lavoro".
|